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Quali novità sul Testo unico sicurezza sul lavoro?
Il punto di partenza della nostra analisi è il Decreto Lavoro 48/2023, emanato il 5 Maggio 2023, che va a modificare il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro. La modifica ha portato alla previsione di nuovi obblighi in capo a:
lavoratore autonomo;
medico competente;
datore di lavoro.
In questo articolo vediamo più da vicino tutte le novità sul decreto legislativo 81 del 2008.
Iniziamo!
Sicurezza sul lavoro: cosa vuol dire oggi?
Quando parliamo del Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro, la sicurezza sul lavoro deve essere intesa come un insieme di interventi da adottare al fine di tutelare la salute e l’incolumità dei lavoratori quando svolgono la propria attività lavorativa.
Rispetto al passato, la differenza è che il Testo unico sposta l’attenzione sulla prevenzione, soprattutto grazie all’introduzione dell’obbligo, in azienda, della valutazione preventiva dei rischi.
Testo unico sicurezza sul lavoro: cos’è e cosa comprende
Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (anche conosciuto come il decreto legislativo n. 81 del 2008) disciplina la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Il Testo unico sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento in alcuni principi della nostra Costituzione:
art. 32: il diritto alla salute e all'integrità fisica è un diritto fondamentale dell'uomo (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”);
art. 35: si garantisce la tutela del lavoro (“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”);
art. 41: l'iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Qual è l’obiettivo del decreto legislativo 81 del 2008?
Il principale obiettivo del decreto legislativo 81 del 2008 è stato quello di individuare e stabilire procedure, regole e misure preventive da adottare al fine di garantire più sicurezza nei luoghi di lavoro.
In sintesi, lo scopo è di evitare (o comunque ridurre al minimo) l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa, per scongiurare incidenti, infortuni o per evitare la contrazione di una cosiddetta malattia professionale.
Citando la norma, “la sicurezza sul lavoro è la condizione di far svolgere a tutti coloro che lavorano, la propria attività lavorativa in sicurezza, senza esporli a rischio di incidenti o malattie professionali”.
A chi si applica il decreto legislativo 81 del 2008
Il d.lgs 81/2008 ha come destinatari la pubblica amministrazione, gli enti e le imprese. Si applica nei confronti di tutti quei settori (privati e pubblici) in cui sono impiegati lavoratori subordinati.
NB: quando si parla di lavoratore subordinato?
Sono a tutti gli effetti lavoratori subordinati anche:
gli utenti dei servizi di orientamento di formazione professionale, universitarie e scolastica avviati presso datori di lavoro;
i soci lavoratori di società e di cooperative;
gli studenti universitari e gli allievi degli istituti di istruzione che partecipano a corsi di formazione professionale in cui si usano macchine, attrezzature, laboratori e apparecchi di lavoro in genere.
In tutti questi casi i datori di lavoro hanno l’obbligo di valutare i rischi legati all’attività che esercitano, indipendentemente dal settore lavorativo, dal numero di lavoratori impiegati e dal fatto che le loro aziende siano private o pubbliche.
Valutazione dei rischi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro
Nel testo unico sicurezza sul lavoro sono elencate le misure di sicurezza previste per specifici settori di attività o specifici rischi.
Generalmente, al fine di garantire la massima la sicurezza, in azienda viene adottata una classificazione dei rischi in 3 distinte categorie:
rischi per la salute: rischi che possono causare danni all’equilibrio biologico;
rischi per la sicurezza: rischi legati alla conformazione dell’ambiente di lavoro, alle procedure operative e alla struttura dei macchinari, che causano incidenti e infortuni;
rischi organizzativi (anche conosciuti come rischi trasversali): possono essere causati dal rapporto tra i lavoratori o dalle dinamiche aziendali (ad esempio stress da lavoro).
Testo unico sicurezza sul lavoro: norme abrogate dal d lgs 81 08
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (ad eccezione dell’articolo 64)
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187
Art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2006, n. 248
Art. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123
Testo unico sicurezza sul lavoro: tutte le modifiche al d lgs 81 2008 (aggiornato a Dicembre 2023)
Di seguito un elenco di tutti gli articoli modificati dal Decreto Legislativo 81/08.
Art. 18, comma 1, lettera a), Obblighi del datore di lavoro e del dirigente – nomina del Medico competente.
Le parole “presente decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti: “presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.
Prima la nomina del Medico Competente era obbligatoria soltanto nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs 81/08. Con l’aggiornamento al 2023, durante la sorveglianza sanitaria, il Medico Competente ed il RSPP possono prevedere l’obbligo della sorveglianza anche se non si tratta di un caso previsto dal suddetto articolo.
Art. 21, comma 1, lettera a), disposizioni relative ai componenti delle imprese familiari e lavoratori autonomi
Dopo le parole “titolo III” sono state aggiunte le parole “nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”.
In questo modo abbiamo l’applicazione diretta a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano le opere in esame (a cominciare dai ponteggi) di tutte le disposizioni sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. 81/2008.
Art. 25, comma 1 (nuova lettera e-bis,) Obblighi del medico competente
Dopo la lettera e) è inserito: “e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.”
Dopo la lettera n) è stato aggiunto: “n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato."
Art. 37, comma 2 (nuova lettera b-bis), Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
b-bis): “il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”
Tale modifica non fa altro che sottolineare che la Conferenza Stato Regioni, con uno specifico accordo, deve procedere all’individuazione delle modalità per:
il controllo delle attività formative;
il monitoraggio dell’applicazione degli accordi sulla formazione;
il rispetto della normativa di riferimento.
Art. 71, sostituito il comma 12, Attrezzature, Obblighi del Datore di Lavoro– (Titolo III)
Il comma 12 è così sostituito: “I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.”
Art. 72, comma 2, Attrezzature – obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (Titolo III)
Il secondo periodo del comma 2 è così sostituito: “Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.”
Qual è la novità?
Il Datore di Lavoro che prende a noleggio l’attrezzatura non è il solo che deve essere formato riguardo all’utilizzo della stessa. Con l’introduzione di tale modifica, lo stesso procedimento vale anche per tutti i soggetti che prendono in concessione d’uso o a noleggio la medesima attrezzatura.
Art. 73 (aggiunto il comma 4-bis), Attrezzature – Informazione, formazione e addestramento (Titolo III)
Il nuovo comma 4-bis recita che “Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.”
Art. 87, comma 2 (aggiunto il richiamo all’art.73 comma 4), Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
Sono aggiunte le seguenti parole: “e dell’articolo 73, comma 4-bis.”
Le sanzioni citate fanno riferimento alla mancata formazione e al mancato addestramento del dirigente o del datore di lavoro per l’uso di attrezzature particolari o il noleggio delle stesse.
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FAQ - Domande frequenti su Testo unico sicurezza sul lavoro
Quali sono le azioni di prevenzione previste dal decreto legislativo 81 08 cosiddetto Testo Unico della sicurezza sul lavoro?
All’interno del Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro si trovano tutte le norme inerenti la sorveglianza sanitaria, la prevenzione nei luoghi di lavoro, quali misure di primo soccorso adottare, la segnaletica di sicurezza, i rischi generici e la prevenzione degli incendi.
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